Lo Statuto dell'Inpgi, oltre alle prestazioni a carattere
obbligatorio, prevede una serie di prestazioni a carattere
"integrativo".
Tra queste rivestono particolare interesse le erogazioni
straordinarie, ossia quei sussidi che vengono assegnati a pensionati, vedovi,
disoccupati e in generale a tutti gli iscritti che si trovino in particolare
stato di difficoltà.
Di recente il Consiglio di amministrazione è intervenuto
su questa materia apportando alcune modifiche al regolamento che sono entrate
in vigore dal 21 settembre 2004.
Di seguito la nuova disciplina.
EROGAZIONI STRAORDINARIE
Il Consiglio di amministrazioni può intervenire con
erogazioni a carattere straordinario in favore di iscritti e pensionati che si
trovino in particolare stato di necessità, in presenza di un reddito familiare
lordo annuo non superiore ai seguenti limiti di reddito riferiti al numero dei
componenti del nucleo familiare:
L'Istituto può decidere l'erogazione di un contributo, a
favore di redditi familiari non superiori a 50.000,00 euro lordi annui, nel
caso di grave malattia del richiedente o dei suoi familiari a carico. Lo stato
di salute dovrà essere comprovato da una certificazione sanitaria, allegata
alla domanda del richiedente.
Prima di procedere alla proposta di erogazione, l'Istituto
richiederà alla Casagit informazioni sull'ammontare dei rimborsi già ottenuti
(o che potranno essere ottenuti) dall'Iscritto.
Gli iscritti possono richiedere un'erogazione
straordinaria solo se risultano effettivamente versati all'Inpgi in loro favore
almeno 24 contributi mensili nell'arco degli ultimi dieci anni . Tale requisito
si riduce in maniera proporzionale in relazione agli anni di iscrizione
all'Istituto.
Documentazione da allegare alla domanda
solo ne caso in cui tale documento non sia stato
presentato al Fisco, è necessario produrre un'autocertificazione sottoscritta
davanti ad un Pubblico Ufficiale oppure alla presenza del Fiduciario
dell'Ufficio di corrispondenza;
Le erogazioni di carattere straordinario non sono
compatibili con il soggiorno in case di riposo autorizzato dall'Istituto.
Come fare per richiedere un'erogazione straordinaria
E' necessario presentare all'INPGI, anche tramite il
locale Ufficio di Corrispondenza, una domanda nella quale siano specificati i
motivi della richiesta.
Esiste anche un modulo prestampato in distribuzione presso
le sedi dell'Istituto di Via Nizza, 35 a Roma, oppure presso le Associazioni
Regionali di Stampa e gli Uffici di Corrispondenza.
Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal
Servizio Prestazioni Integrative dell'INPGI oppure dagli Uffici di
Corrispondenza.
Iter burocratico
Tutte le domande pervenute all'Istituto, direttamente o
tramite l'Ufficio di Corrispondenza, saranno preventivamente esaminate in via
ordinaria dalla Commissione Prestazioni Integrative, la quale è incaricata di
valutare l'idoneità della documentazione e di formulare le relative proposte.
La Commissione ha, inoltre, la facoltà di valutare caso
per caso le domande e proporre sussidi, motivando, anche in presenza di un
reddito superiore a quanto previsto dal regolamento.
Le decisioni, positive o negative, verranno comunicate
agli interessati direttamente dagli Uffici Centrali dell'Inpgi, oppure
attraverso gli Uffici di Corrispondenza.
CASE DI RIPOSO
Rientra tra le prestazioni facoltative dell'Inpgi il soggiorno in case di riposo autorizzate dai competenti Enti pubblici. La disciplina di questa prestazione è stata di recente modificata dal Consiglio di amministrazione che ha approvato un nuovo regolamento entrato in vigore il 3 aprile 2004.
Requisiti
Possono richiedere l'autorizzazione al soggiorno in case
di riposo:
• gli iscritti
(e gli eventuali coniugi) titolari di pensione "diretta";
• i titolari
di pensione ai superstiti;
• i titolari
di pensione non contributiva;
• i titolari
di pensione supplementare, qualora l'iscritto o il dante causa abbia effettivamente
versato all'Istituto almeno 120 contributi mensili.
Non hanno titolo ad ottenere la prestazione i pensionati
con reddito familiare superiore a euro 57.580 lordi annui (tale limite sarà
annualmente rivalutato sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al
consumo calcolato dall'Istat).
Il beneficio al soggiorno in casa di riposo non è
compatibile con l'assegno di superinvalidità erogato dall'Istituto, salvo che
il reddito annuo conseguito dal pensionato e dal nucleo familiare non sia inferiore
all'importo pari alla somma della pensione non contributiva più l'importo
dell'assegno di superinvalidità.
Retta giornaliera
L'Inpgi prevede una retta giornaliera di massimo Euro
45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti e di massimo Euro 70,00 + IVA per
i pensionati non autosufficienti.
Il rimborso della retta sarà eseguito posticipatamente
dall'Istituto a presentazione della fattura o ricevuta fiscale e sarà
effettuato direttamente alla Casa di riposo, il mese successivo a quello
indicato nella fattura o nella ricevuta fiscale.
Retta mensile
La trattenuta mensile a carico del pensionato è effettuata
sulla pensione, in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare nella
seguente misura:
Pensionati autosufficienti Pensionati
non autosufficienti
Fino a Euro 1.550,00 – 18% Fino a Euro 1.550,00 – 25%
Da euro 1.550,00 a 2.583,00 – 20% Da
euro 1.550,00 a 2.583,00 – 27%
oltre euro 2.583,00 - 22% oltre euro 2.583,00 - 30%
Nell'eventualità che l'autorizzazione di soggiorno venga concessa anche al
coniuge non giornalista la ritenuta della retta riferita alla quota
del coniuge sarà calcolata secondo le aliquote indicate dai seguenti scaglioni
di reddito:
Pensionati autosufficienti Pensionati
non autosufficienti
Fino a Euro 1.550,00 – 23% Fino a Euro 1.550,00 – 30%
Da euro 1.550,00 a 2.583,00 – 25% Da
euro 1.550,00 a 2.583,00 – 32%
oltre euro 2.583,00 - 27% oltre euro 2.583,00 - 35%
Documentazione
All'atto della domanda i pensionati devono allegare:
• copia
modello 740 ovvero CUD da cui risulti l'ammontare dei redditi familiari;
• certificazione
dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato;
• documentazione
che accerti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività come Casa di Riposo
per anziani della struttura prescelta;
• Regolamento
interno della Casa ;
• certificazione
medica da cui risulti lo stato di autosufficienza o non autosufficienza del
pensionato.
Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è
fissato in 60 unità. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo
fissato, i requisiti che daranno la priorità al soggiorno, in caso di effettiva
disponibilità dei posti e di contemporaneità delle domande saranno nell'ordine:
1. effettiva anzianità contributiva Inpgi;
2. minor reddito dell'iscritto e del coniuge;
3. maggiore anzianità d'età.
L'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
L'assegno di superinvalidità è una prestazione a carattere
integrativo e facoltativo che l'Inpgi riconosce ai titolari di pensione di
vecchiaia, invalidità e superstiti, ai quali sia riconosciuta la necessità di
assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale
tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona.
Condizione fondamentale per la concessione dell'assegno è
che il richiedente non risulti in possesso di redditi personali assoggettabili
ad Irpef superiori a Euro 53.364,05 (lire 103.327.200) annue. Tale limite sarà
annualmente rivalutato sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al
consumo calcolato dall'Istat.
L'importo di tale assegno è pari al 20% della retribuzione
annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente
precedente ed è corrisposto in dodici mensilità.
Il beneficio dell'assegno di superinvalidità è
incompatibile con il soggiorno in case di riposo, tranne nei casi in cui il
reddito annuo conseguito dall'iscritto o dal coniuge sia inferiore a Euro
12.136,74 (L. 23.500.000) lordi.
La domanda
Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati
devono presentare all'Inpgi una domanda corredata da documentazione che provi
il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto (certificato
medico).
L'attribuzione dell'assegno di superinvalidità è deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è rivedibile da parte dell'INPGI di anno in anno.
L'accertamento medico
L'accertamento delle condizioni di salute che legittimano
la concessione dell'assegno è effettuato con visita medica da parte dei
consulenti medici incaricati dall'Istituto.
L'accertamento può dar luogo ai seguenti riconoscimenti:
1. stato di necessità totale permanente irreversibile. Si
ha nel caso in cui il richiedente abbia necessità di assistenza totale e
permanente per compiere gli atti quotidiani della vita e abbisogni di una
assistenza continua. In questo caso, allo scadere di ogni anno, l'assegno è
prorogato automaticamente.
2. stato di necessità totale non permanente: la necessità
di assitenza non è giudicata irreversibile e pertanto annualmente deve essere
effettuato l'accertamento per verificare le condizioni dell'interessato.
Qualora venga accertato che le condizioni dell'interessato non giustifichino
più la necessità di assitenza personale continuativa, l'assegno viene sospeso
con provvedimento del Consiglio di amministrazione.
3. l'inesistenza dello stato di necessità dà luogo alla
reiezione della domanda.
Revoca dell'assegno
La revoca dell'assegno è deliberata dal Consiglio di
amministrazione su proposta della Commissione competente e decorre dal mese
successivo alla data della delibera che ha determinato la sospensione stessa.
Le controversie di carattere sanitario sono decise da un
Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato
dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese per il terzo perito
sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'Istituto.
Presentazione di una nuova domanda
Coloro ai quali, a seguito di accertamento medico, sia
stato revocato l'assegno di superinvalidità ovvero sia stata rigettata la
domanda di concessione, possono, trascorso un semestre dalla data di
effettuazione dell'ultima visita medica, presentare una nuova domanda di
ammissione al trattamento, corredata da documentazione idonea a provare il possesso
dei requisiti richiesti.
Il termine di sei mesi può essere ridotto, nei casi in cui
il richiedente possa comprovare, con adeguata certificazione medica, un
notevole aggravamento delle proprie condizioni di salute.